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Regolamento provvisorio Articolo 1 Il Bilancio partecipativo è un
processo di democrazia partecipata finalizzato alla promozione della
cittadinanza attiva e basato sul metodo della consultazione territoriale
sulle priorità d’intervento dell’amministrazione del Municipio Roma XI. Il
territorio municipale è suddiviso in sette quartieri: Articolo 2 L’Assemblea Territoriale è organo
decisionale del processo del Bilancio Partecipativo e svolge le seguenti
funzioni: Articolo 3 L’Assemblea Territoriale è
composta da tutte le persone di età superiore ai 14 anni in possesso di
almeno uno dei seguenti requisiti: Articolo 4 L’Assemblea Territoriale è
composta dai seguenti organi: Articolo 5 Ogni anno la prima riunione dell’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio del Municipio o da un suo Delegato. Articolo 6 Sono elettori dei Consigli popolari cittadini in possesso di almeno uno dei requisiti di cui all’art. 3. E’ consentita agli elettori l’espressione del voto in una sola delle Assemblee Territoriali. Tutte le Persone in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 possono presentare la propria candidatura alla carica di Delegato in una sola delle Assemblee Territoriali. La candidatura viene presentata presso l’Ufficio di Bilancio Partecipativo del Municipio entro e non oltre le ore 12.00 del giorno precedente a quello fissato per l’Assemblea Elettiva. Il numero dei Delegati è calcolato in base al numero degli elettori presenti all’Assemblea Elettiva, in un rapporto di 1 su 15, esclusi i residui. Il voto viene espresso, con preferenza unica, in forma palese attraverso la compilazione di una scheda che contiene i dati anagrafici dell’elettore, altri dati facoltativi, e l’indicazione di voto; la scheda ha valore di autocertificazione in merito ai requisiti previsti dall’art. 3. Non possono presentare la propria candidatura alla carica di Delegato coloro i quali già rivestono ruoli e incarichi istituzionali; in particolare, rappresentanti e amministratori eletti o nominati nei Municipi, nei Comuni, nelle Province, nelle Regioni, nello Stato. In generale non possono presentare la propria candidatura tutti coloro che rivestono incarichi politici e istituzionali di tipo pubblico. Articolo 7 I Delegati eletti nelle Assemblee Territoriali compongono i Consigli Popolari . Il consiglio popolare viene equiparato, per la sua funzione consultiva, alle consulte. Articolo 8 Le Assemblee Territoriali sono
convocate dal Municipio necessariamente per: Articolo 9 I Delegati tengono rapporti stabili di reciproca collaborazione e informazione con il Municipio e promuovono l’informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza. Collaborano con il Municipio, con funzioni di facilitazione nell’organizzazione e conduzione dei Gruppi di lavoro, promuovendo altresì la partecipazione dei cittadini relativamente alle specifiche aree tematiche preventivamente individuate. Collaborano con gli animatori dei Gruppi di lavoro nello sviluppo della tematica fino all’elaborazione della proposta d’intervento. Nella loro funzione sono anche interlocutori accreditati a rappresentare le istanze territoriali presso gli organi competenti. Ogni Delegato dura in carica un anno e può ripresentare la propria candidatura per un ulteriore anno, fino ad un massimo di due anni complessivi. Il Portavoce decade dal suo incarico dopo tre assenze consecutive, non giustificate, dalle riunioni del Consiglio Popolare o dell’Assemblea Territoriale; può essere sostituito con il primo candidato non eletto o - in caso di assenza di questi - ricorrendo a nuove elezioni. Se durante il suo mandato il Delegato si candida ad un ruolo politico, decade dall’incarico dal momento della ufficializzazione delle liste elettorali. Articolo 10 Il Consiglio Popolare, sentiti i
Gruppi di lavoro (di cui all’art. 11), si riunisce per: Articolo 11 L’Assemblea provvede nella prima riunione utile ad istituire i Gruppi di lavoro sulle aree tematiche di cui all’art. 13. L’Assemblea ha facoltà di proporre l’istituzione di ulteriori Gruppi di lavoro. I Gruppi di lavoro hanno il compito di approfondire ed elaborare proposte, di concerto con il consiglio popolare, d’intervento e progettuali sulle specifiche aree tematiche, nonché di proporre ambiti di approfondimento e formazione. Le proposte d’intervento saranno confrontate, in corso di elaborazione da parte dei Gruppi di lavoro, con gli uffici competenti in ordine a coerenza, urgenza, rilevanza, fattibilità e sostenibilità. Articolo 12 Tutti i Delegati eletti nelle
Assemblee territoriali costituiscono il Consiglio del Bilancio
Partecipativo. Quest’ultimo rappresenta il momento di ricomposizione e
concertazione a livello municipale delle priorità approvate dalle
Assemblee Territoriali. Il Consiglio del Bilancio Partecipativo è
convocato dal Municipio, si riunisce presso i locali del Municipio ed è
presieduto dal Presidente del Municipio o da un suo Delegato, per: Articolo 13 Le priorità d’intervento sono
decise all’interno dei seguenti àmbiti: Articolo 14 Ogni Assemblea territoriale e consiglio popolare, sulla base dei risultati dei Gruppi di lavoro, individuerà e approverà una priorità d’intervento per ogni area tematica. Articolo 15 Il Consiglio del Bilancio Partecipativo, valuta le priorità espresse dalle Assemblee territoriali ed approva le priorità d’intervento a livello municipale. L’individuazione di priorità non di competenza del Municipio costituiscono ambiti di sollecitazione d’intervento presso gli organi competenti. Articolo 16 L’Ufficio di Bilancio
Partecipativo è il riferimento nell’amministrazione per tutte le attività
previste dal processo di Bilancio partecipativo. Articolo 17 Il presente Regolamento è soggetto
a valutazione e revisione annuale |